Confindustria Nautica ha ottenuto importanti chiarimenti dalla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni su mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza a bordo delle unità da diporto, introdotte a seguito della riforma del Regolamento di attuazione del Codice della nautica.

Un confronto proficuo, che ha portato a risposte chiare e tempestive, fornite con largo anticipo rispetto all’inizio della stagione nautica. Un segnale positivo per tutto il comparto.

Le novità principali introdotte dalla Circolare MIT

1. Obblighi del fabbricante

Dal 18 gennaio 2024, i produttori di mezzi di salvataggio e dispositivi di sicurezza individuali devono fornire specifiche raccomandazioni per l’uso, tramite documentazione allegata o stampigliatura diretta sul prodotto (riferimento: art. 52 e art. 69 del D.Lgs. 146/2008).

Per i dispositivi prodotti prima di questa data, le raccomandazioni devono essere rese disponibili online in formato PDF o fornite in formato cartaceo.

2. Obblighi dell’armatore o del proprietario

Chi possiede o utilizza l’unità è tenuto a verificare lo stato dei dispositivi e provvedere alla sostituzione di quelli scaduti o non più affidabili, secondo quanto indicato dalle raccomandazioni del fabbricante.

Fino al 21 ottobre 2025, l’eventuale assenza a bordo delle raccomandazioni non comporterà sanzioni durante i controlli in navigazione o all’ormeggio.

3. Marcatura dei dispositivi

I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza devono essere identificati con il numero di iscrizione dell’unità. La marcatura va eseguita dal proprietario, dall’armatore o dal locatario finanziario, sull’apposita etichetta o direttamente sul dispositivo, utilizzando un pennarello indelebile.

L’obbligo riguarda le unità iscritte, mentre i natanti da diporto possono comunque marcare i dispositivi in modo facoltativo, per garantire la riconducibilità all’unità e al proprietario.

Dotazioni alternative per specifiche tipologie di navigazione

Navigazione oltre 12 miglia (entro area SAR)

È ammesso l’uso della zattera costiera in luogo di quella oceanica, purché a bordo siano presenti GPS e dispositivo E.P.I.R.B.. Quest’ultimo può essere sostituito da un telefono satellitare con funzionalità di invio messaggi di soccorso all’IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre).

Navigazione entro 12 miglia

In alternativa alla zattera costiera, è possibile utilizzare un battello pneumatico, che deve però rispettare precisi requisiti:

  • Lunghezza minima: 2,5 metri

  • Portata pari o superiore al numero di persone a bordo, incluso l’equipaggio

  • Deve essere gonfio, posizionato sul ponte e pronto al varo manuale

  • Per le navi: devono essere presenti almeno due battelli, con portata complessiva adeguata

Inoltre, i battelli devono risultare integri e ben conservati, e dotati delle dotazioni minime di emergenza previste per la zattera costiera, inclusi contenitori:

  • Collegati a un’ancora galleggiante tramite sagola da 30 metri (minimo 5 kN)

  • Ermetici, richiudibili e riportanti il contenuto dettagliato, con scadenze evidenziate

  • Muniti di nastro adesivo

I materiali deperibili (es. acqua, batterie) vanno sostituiti alle scadenze indicate dal fabbricante, a cura del proprietario o utilizzatore.


Un passo avanti per la sicurezza del diporto

Le indicazioni fornite dal MIT rispondono concretamente alle esigenze degli operatori e dei professionisti del settore. Chiarezza normativa, tempistiche definite e flessibilità nell’adeguamento rappresentano un importante supporto alla sicurezza in mare, alla professionalità dei mediatori marittimi e alla tranquillità dei diportisti.

Per ulteriori dettagli o per ricevere assistenza operativa sull’adeguamento delle dotazioni di bordo, il nostro studio resta a disposizione.

Fonte: confindustrianautica.net

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