Nonostante sia concesso alle unità da diporto sotto i 10 metri, i natanti non possono spingersi oltre le 12 miglia dalla costa (art. 27 Codice Navigazione); un limite che può essere valicato solamente durante le manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni nazionali e internazionali (art. 30), ma da non confondere con quello delle acque territoriali, che convenzionalmente corrisponde ad un massimo di 12 miglia nautiche dalla linea di bassa marea e che quindi può anche andare oltre le 12 miglia dalla costa, come avviene per esempio nel Golfo di Taranto e in tutto l’arcipelago toscano.

Una convenzione garantista

L’accordo internazionale del 10 dicembre 1982, (Legge 689/94) regola i diritti del mare grazie alla Convenzione di Montego Bay. Questa garantisce libertà di navigazione a tutte le navi in alto mare anche oltre le acque territoriali, sottoponendole alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui battono bandiera.

Per poter battere bandiera però è necessario che vi sia un regime effettivo fra Stato e nave, comprovato da relativi documenti. I natanti, non essendo iscritti nei registri, sono privi di questa documentazione, poichè in Italia la licenza di navigazione viene rilasciata solamente alle imbarcazioni e alle navi. Nella licenza, che potremmo definire come una sorta di passaporto, sono riportati tutti i dati dell’imbarcazione, quali il nome (facoltativo), numero e sigla dell’ufficio d’iscrizione, nominativo internazionale, dimensioni, dati motore, proprietario…

Per questi motivi, la navigazione di un natante in acque internazionali costituisce una violazione della Convenzione e la navigazione senza bandiera in acque internazionali espone il conduttore all’eventuale rischio di essere soggetto alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.

I natanti nelle acque territoriali estere

Sebbene per recarsi all’estero i natanti non hanno bisogno di alcuna autorizzazione (salvo eventuali dichiarazioni doganali se si esce dall’UE) in acque territoriali straniere sono soggetti alle normative dello Stato in cui si trovano a navigare. Inoltre non godendo dello status giuridico derivante dal battere bandiera italiana, i natanti non godono dell’eccezione prevista dall’art. 21 della Convenzione di Montego Bay per cui leggi e regolamenti nazionali non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l’armamento o l’allestimento di navi straniere.

Quali sono i rischi?

Navigando oltre le 12 miglia, le sanzioni amministrative previste dal Codice della nautica da diporto sono solitamente di tipo economico ma possono prevedere anche il sequestro del natante se la copertura assicurativa non è valida. Per gli altri paesi, dipende dalla normativa nazionale vigente.

Fonte: barcheamotore.com

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