IL MEDIATORE MARITTIMO/DEL DIPORTO
CHI È?
Il Mediatore Marittimo/del Diporto o Yacht Broker è un professionista regolarmente iscritto al relativo ruolo di categoria (figura ben differente dal rivenditore/distributore/rappresentante) che, operando in condizione di assoluta imparzialità e terzietà, promuove una trattativa tra le parti durante le fasi di acquisto, vendita e noleggio di un’unità da diporto. Il Mediatore Marittimo deve osservare la riservatezza verso i terzi estranei alla trattativa (rispetto del segreto professionale previsto dall’art. 1759 del Codice Civile), estranei alla trattativa mentre deve fornire il massimo delle informazioni alle parti coinvolte in trattativa.
COSA FA?
Il suo ruolo consiste nel far incontrare domanda e offerta e suggerire delle trattative per la compravendita. Si occupa inoltre di seguire tutti gli aspetti legati alla redazione del contratto, ne segue le varie fasi di svolgimento e si dedica ad eventuali divergenze nell’interpretazione dello stesso affinché le parti raggiungano un accordo.
Il mediatore assiste chi vuol vendere la propria imbarcazione promuovendola attraverso i canali tradizionali (web e stampa) e tramite altre azioni di marketing personalizzate, e chi vuole acquistare assistendolo e tutelandolo in tutte le fasi a partire dalla scelta del modello fino alla firma dell’atto di compravendita. Alcuni Mediatori possiedono, per la sicurezza di tutte le parti coinvolte, un Conto Deposito Clienti o Client Account, un conto, come quello utilizzato dai notai, riservato esclusivamente alle transazioni di denaro relative alla barca e gestite in base delle condizioni del contratto.
L’attività del Mediatore Marittimo si fonda sul rapporto di fiducia; il Mediatore tratta verbalmente affari da milioni di euro senza che nessuno metta in discussione la sua parola. I “maestri” inglesi dicono “My word, my bond” (“La mia parola, la mia garanzia”).
IL SUO COMPENSO
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 del Codice Civile); l’affare si considera concluso all’esito positivo delle verifiche tecniche, momento in cui viene consegnato il deposito al venditore e vengono pagate le provvigioni.
Note *in caso di mancato rispetto o abuso della professione è passibile, a seconda della gravità, di sanzione, sospensione o radiazione dal ruolo.
CHI È?
Il Mediatore Marittimo/del Diporto o Yacht Broker è un professionista regolarmente iscritto al relativo ruolo di categoria (figura ben differente dal rivenditore/distributore/rappresentante) che, operando in condizione di assoluta imparzialità e terzietà, promuove una trattativa tra le parti durante le fasi di acquisto, vendita e noleggio di un’unità da diporto. Il Mediatore Marittimo deve osservare la riservatezza verso i terzi estranei alla trattativa (rispetto del segreto professionale previsto dall’art. 1759 del Codice Civile), estranei alla trattativa mentre deve fornire il massimo delle informazioni alle parti coinvolte in trattativa.
COSA FA?
Il suo ruolo consiste nel far incontrare domanda e offerta e suggerire delle trattative per la compravendita. Si occupa inoltre di seguire tutti gli aspetti legati alla redazione del contratto, ne segue le varie fasi di svolgimento e si dedica ad eventuali divergenze nell’interpretazione dello stesso affinché le parti raggiungano un accordo.
Il mediatore assiste chi vuol vendere la propria imbarcazione promuovendola attraverso i canali tradizionali (web e stampa) e tramite altre azioni di marketing personalizzate, e chi vuole acquistare assistendolo e tutelandolo in tutte le fasi a partire dalla scelta del modello fino alla firma dell’atto di compravendita. Alcuni Mediatori possiedono, per la sicurezza di tutte le parti coinvolte, un Conto Deposito Clienti o Client Account, un conto, come quello utilizzato dai notai, riservato esclusivamente alle transazioni di denaro relative alla barca e gestite in base delle condizioni del contratto.
L’attività del Mediatore Marittimo si fonda sul rapporto di fiducia; il Mediatore tratta verbalmente affari da milioni di euro senza che nessuno metta in discussione la sua parola. I “maestri” inglesi dicono “My word, my bond” (“La mia parola, la mia garanzia”).
IL SUO COMPENSO
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 del Codice Civile); l’affare si considera concluso all’esito positivo delle verifiche tecniche, momento in cui viene consegnato il deposito al venditore e vengono pagate le provvigioni.
Note *in caso di mancato rispetto o abuso della professione è passibile, a seconda della gravità, di sanzione, sospensione o radiazione dal ruolo.
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